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Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art21)
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Procedimento di autenticazione di sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

A chi è rivolto

Possono chiedere l'autentica:

  • i maggiorenni capaci di intendere e di volere, previo accertamento dell'identità
  • gli interdetti, in questo caso la firma è apposta dal tutore, dopo la verifica del decreto di nomina
  • chi non sa o non può firmare. In questo caso il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".

Descrizione

E' possibile scaricare in PDF le seguenti dichiarazioni:

  • Atto di notorietà relativo agli eredi legittimi;
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  • Atto di notorietà relativo agli eredi con testamento;
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  • Atto di notorietà relativo alla prima casa;

 

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  • Atto di notorietà relativo alla copia conforme di documenti di enti pubblici;
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  • Atto di notorietà relativo alla copia conforme di una pubblicazione;
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  • Atto di notorietà relativo alla copia conforme di titoli di studio o servizio;
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  • Atto di notorietà relativo alla copia conforme di documenti fiscali;
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  • Atto di notorietà generico per i privati;
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  • Atto di notorietà generico per la Pubblica Amministrazione e i Gestori di Servizi;
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  • Atto di notorietà generico per chi è impedito a firmare;
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  • Atto di notorietà generico per chi non può o non sa firmare;

 

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  • Atto di notorietà generico di minore o altra persona;
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La dichiarazione sostitutiva di atto notorio consta di un atto sostitutivo dell’atto notorio con il quale possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, resa e sottoscritta dallo stesso, osservando le modalità dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Normativa di riferimento

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto di notorietà è disciplinata dal D.P.R. n. 445/2000 recante il testo unico sulla documentazione amministrativa.

In particolare, l’art. 47 del D.P.R. rappresenta la norma di riferimento per tale atto.

Quando viene utilizzata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata quando un soggetto deve entrare in contatto, instaurando un rapporto, con le Pubbliche Amministrazioni nonché con i gestori di Servizi Pubblici.

Chi può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata dai cittadini italiani e anche da quelli della Unione Europea.

Per quanto concerne, invece, i cittadini extracomunitari è ammessa autocertificazione solo a due condizioni:

  1. Il possesso della residenza italiana;
  2. La dichiarazione di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici e privati italiani.

Responsabilità del pubblico ufficiale o del funzionario

Se, a fronte della sussistenza dei presupposti per accoglierla, il pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico non accetta l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allora lo stesso incorre nella violazione dei doveri d’ufficio.

Cosa si può autocertificare

Generalmente, salvo che la legge non disponga diversamente, possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000.

La compilazione del modello

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve presentarsi agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi interessati:

  • personalmente sottoscritta dall'interessato;
  • su carta libera con relativa marca da bollo;
  • in presenza dell’addetto pubblico dipendente ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
  • tramite invio telematico, sottoscrivendola mediante la firma digitale ovvero con l'uso della carta di identità elettronica, quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico;
  • per fax.
  • l’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 prosegue specificando che:
  • le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;
  • i soggetti interessati possono utilizzare dei moduli predisposti dalle singole amministrazioni per la redazione delle dichiarazioni sostitutive.

Le dichiarazioni sostitutive di atti notori vanno autenticate solo se usate nei rapporti con privati, altrimenti l’autenticazione non è necessaria.

Coloro che non sanno o non possono firmare devono rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale.

Inoltre, i soggetti che si trovano in condizioni di momentaneo impedimento per motivi di salute devono rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale attraverso il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Come fare

Per ottenere l'autenticazione è necessario presentarsi personalmente in Comune portando con sé:

  • un documento di riconoscimento valido
  • la documentazione in originale
  • la copia da autenticare
  • la marca da bollo (se prevista).

Costi

Diritti di segreteria o istruttoria1,00 €

Questo procedimento è in via generale soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 €. É prevista l'esenzione per alcuni usi espressamente indicati dalla legge: il richiedente deve pertanto indicare esplicitamente il tipo di utilizzo.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere tutta la documentazione prevista.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'accesso al servizio.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Accesso all'informazione
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 21/02/2025 11:42.38

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